Responsabilità sanitaria: la consulenza tecnica collegiale come garanzia sostanziale.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), la consulenza tecnica preventiva espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. – prodromico all’instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento e la condanna al risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, per i quali costituisce condizione di procedibilità ex art. 8, co. 2 della medesima legge – deve essere affidata non a un singolo perito, ma a un collegio di consulenti composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento. La recente sentenza n. 15594 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III civ. del 12/06/2025 ha reso ancora più stringente l’interpretazione di tale norma, chiarendone sia l’ambito di applicazione temporale, sia le conseguenze processuali in caso di inosservanza del relativo disposto.

Nella controversia da cui ha tratto origine la pronuncia oggetto di commento, i congiunti di una paziente deceduta nel 2013 a seguito delle complicanze settiche di un empiema pleurico avevano promosso un’azione risarcitoria, agendo congiuntamente sia iure proprio sia iure hereditario, contestando la condotta negligente (ed esiziale) degli operatori sanitari dell’azienda ospedaliera presso cui la paziente era stata ricoverata e imputando agli stessi la mancata esecuzione tempestiva di un drenaggio toracico, che avrebbe con ogni probabilità potuto evitare il decesso della paziente.

Prima dell’introduzione del giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Padova, le parti avevano avviato con ricorso un procedimento di consulenza tecnica preventiva monocratica ex art. 696-bis c.p.c. (secondo la previgente normativa, in vigore nel 2013), conclusosi con una relazione che escludeva profili di responsabilità medica in capo alle parti resistenti.

Nonostante l’esito negativo della consulenza tecnica preventiva nel procedimento prodromico al giudizio, gli eredi della paziente deceduta, nel giudizio di merito e nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte, ne hanno contestato l’attendibilità, lamentando: i) l’assenza di una competenza specialistica adeguata del medico legale incaricato, ii) la possibile incompatibilità derivante da precedenti rapporti del consulente con la struttura sanitaria convenuta, tali da legittimarne la ricusazione; iii) la mancata costituzione di un collegio peritale comprensivo di uno specialista nella disciplina pertinente (chirurgia toracica o pneumologia), in violazione dell’art. 15 della Legge Gelli-Bianco (entrata in vigore nel 2017), iv) la mancata rinnovazione della consulenza tecnica originariamente espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. attraverso la nomina di un collegio peritale composto anche da specialisti della disciplina medica rilevante, v) la nullità della consulenza tecnica e, di conseguenza, delle sentenze di merito rese in primo e secondo grado, per violazione delle norme che disciplinano la composizione del collegio peritale e i poteri istruttori del giudice.

Sia il Tribunale di Padova sia la Corte d’Appello di Venezia avevano ritenuto che la consulenza tecnica svolta nella fase preventiva potesse essere utilizzata nel giudizio di merito anche se svoltasi in composizione monocratica, dal momento che era stata disposta secondo le norme previgenti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso degli attori e cassato la sentenza impugnata, affermando principi di diritto di grande rilevanza sistematica:

  1. Quanto all’applicazione temporale dell’art. 15 della Legge Gelli-Bianco, la norma riguarda tutti i giudizi di merito instaurati dopo la sua entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum governa la fase di merito e non quella preventiva; pertanto, se il giudizio di merito è stato introdotto dopo il 1° aprile 2017, il giudice deve disporre la rinnovazione della CTU in forma collegiale, anche se la consulenza monocratica preventiva (svoltasi secondo la normativa allora vigente) è stata acquisita agli atti.
  2. La Corte ha riconosciuto dunque l’autonomia del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. rispetto al successivo giudizio ordinario, escludendo la natura bifasica e strutturalmente unitaria del procedimento di responsabilità sanitaria, evidenziando che la consulenza tecnica preventiva ha finalità conciliative e deflattive, mentre il giudizio di merito è autonomo sia per struttura sia per funzione.
  3. Quanto all’obbligo di collegialità, il giudice deve nominare un collegio di consulenti, incorrendo altrimenti nella violazione di una norma processuale inderogabile, con conseguente nullità della sentenza che si fondi su una consulenza non collegiale; la ratio di tale previsione risiede nella connaturale complessità delle indagini in materia sanitaria e nella necessità di una valutazione esaustiva e conforme alle leges artis.

La Corte di Cassazione ha in particolare rilevato che l’affiancamento dello specialista al medico legale nella redazione dell’elaborato peritale rappresenta una garanzia sostanziale che consente di coniugare la visione giuridica a quella scientifica, assicurando al giudice la massima affidabilità dell’accertamento tecnico.

La violazione di tale precetto non può essere sanata dalla valutazione del giudice di merito, neanche laddove questi consideri la consulenza tecnica monocratica sufficiente ed esaustiva, essendo invece tenuto a rinnovarla in forma collegiale.

In conclusione, l’orientamento della Cassazione segna un punto fermo nella giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, in quanto il corretto svolgimento della consulenza tecnica preventiva, quale condizione di procedibilità del giudizio di merito, incide sulla validità della sentenza.

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