Composizione Negoziata: l’inibitoria della facoltà di effettuare la segnalazione bancaria al CRIF e alla Centrale Rischi come strumento chiave per il risanamento aziendale.

Nell’ambito degli strumenti offerti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), la composizione negoziata della crisi si configura come un percorso stragiudiziale finalizzato al risanamento dell’impresa, agevolato da un esperto indipendente.

L’efficacia di tale procedimento dipende in larga misura dalla capacità dell’imprenditore di proteggere il patrimonio della società e la continuità aziendale da iniziative pregiudizievoli dei creditori durante le trattative.

In questo contesto, le misure protettive e cautelari assumono un ruolo centrale per il buon esito del risanamento aziendale.

Un’ordinanza del Tribunale di Crotone del 04/01/2025 ha fornito un chiarimento importante, individuando la possibilità per il giudice di inibire a un istituto di credito la segnalazione a sofferenza della posizione del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e altri sistemi privati di informazione creditizia (SIC) quale il CRIF (Centrale Rischi Finanziari S.p.A.).

La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, a condizione che il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile.

Per favorire il buon esito delle trattative, il legislatore ha previsto un apparato di tutele:

  1. L’art. 18 del CCII disciplina le misure protettive, che scattano automaticamente con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e che comportano il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire diritti di prelazione non concordati. La loro efficacia è tuttavia subordinata a una successiva conferma da parte del Tribunale competente.
  2. Accanto alle misure “tipiche” di cui all’art. 18 del CCII, l’art. 19 del CCII consente al giudice di emettere, su istanza del debitore, provvedimenti cautelari “necessari per condurre a termine le trattative”, ossia misure atipiche e flessibili, la cui definizione è rimessa alla valutazione del giudice in base alle specifiche esigenze del caso concreto.

Il caso esaminato dal Tribunale di Crotone riguardava una società che, dopo aver presentato istanza di composizione negoziata, aveva richiesto la conferma delle misure protettive erga omnes e, in aggiunta, una specifica misura cautelare, consistente nell’inibitoria nei confronti di un istituto di credito di segnalare la posizione a sofferenza a seguito del mancato pagamento di una rata di mutuo.

Il Tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura, ha anzitutto confermato le misure protettive generali per 120 giorni; con riferimento invece all’accoglimento della domanda cautelare atipica, il giudice ha riconosciuto che la semplice pendenza delle trattative non pone l’impresa al riparo da ogni rischio, ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora nel fatto che una segnalazione negativa avrebbe compromesso l’accesso al credito e rischiato di provocare, con effetto a cascata, la revoca degli affidamenti bancari esistenti, vanificando così il piano di risanamento.

Il Tribunale di Crotone ha così evidenziato l’insufficienza della tutela offerta dall’art. 16, comma 5, del CCII in quanto, sebbene tale norma stabilisca che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca di per sé causa di revoca degli affidamenti, ciò non impedirebbe tuttavia alle banche di disporre sospensioni o revoche a cui possono essere tenute in ottemperanza alla disciplina di vigilanza prudenziale.

Il provvedimento si fonda su un’attenta valutazione prognostica circa le possibilità di successo del percorso di risanamento, fondata anche sul parere favorevole dell’esperto. Il Giudice ha quindi subordinato la concessione delle misure cautelari a una prospettiva di risanamentorazionale, credibile e non manifestamente infattibile”, operando una valutazione necessariamente sommaria e parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall’esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obiettivo di “mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell’impresa […] giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori, che non deve essere indiscriminata.

Infine, il Tribunale ha precisato la natura e i limiti di tali provvedimenti cautelari, affermando la piena ammissibilità dell’ordine di “non fare” (c.d. inibitoria), ritenendo invece che un ordine di “fare” diretto alla controparte coinvolta nelle trattative esulerebbe dalla funzione delle misure cautelari.

L’ordinanza del Tribunale di Crotone rappresenta un precedente di particolare rilievo, poiché consolida l’idea che il Giudice, nell’ambito della composizione negoziata, disponga di un potere cautelare flessibile e “atipico”, che può esprimersi diversamente a seconda delle concrete esigenze del caso di specie.

In conclusione, la tutela del debitore non si esaurisce nella sospensione delle azioni esecutive, ma può estendersi a inibire condotte che, pur non costituendo atti di esecuzione forzata, sono del pari idonee a compromettere irrimediabilmente la capacità dell’impresa di operare sul mercato e di portare a termine le negoziazioni.

Tale protezione, tuttavia, non è incondizionata e ha una durata limitata, essendo strettamente funzionale al buon esito delle trattative e rimane sotto la costante vigilanza del Giudice e dell’esperto, i quali hanno l’onere di rilevare ogni circostanza che possa giustificarne la revoca.

Questo imprescindibile bilanciamento tra la tutela del debitore e gli interessi dei creditori è fondamentale per un’applicazione equilibrata ed efficace degli strumenti di risoluzione della crisi.

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