Referendum sulla riforma della giustizia, le ragioni del SÌ: verso un rafforzamento del principio di imparzialità e terzietà dell’organo giudicante.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimo, i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione, tramite referendum costituzionale confermativo, della legge di revisione costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/10/2025, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento in seconda votazione e a maggioranza assoluta, allegata al presente articolo.

Ai sensi dell’art. 138 Cost.,per le modifiche e integrazioni alle norme costituzionali è prevista l’adozione di procedure aggravate e, quindi, più complesse rispetto a quelle richieste per l’adozione delle leggi ordinarie, per cui, laddove in Parlamento ciascuna Camera non raggiunga la maggioranza qualificata dei due terzi in seconda votazione, la legge di riforma costituzionale è sottoposta a referendum confermativo.

Trattandosi di referendum confermativo, per l’approvazione del testo della legge costituzionale non sarà necessario raggiungere il quorum di validità della maggioranza degli aventi diritto al voto e, conseguentemente, per determinarne gli esiti sarà sufficiente considerare la maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori a favore o contro la riforma del testo costituzionale.

Il quesito referendario, come precisato dal D.P.R. del 07/02/2023, sarà il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Gli articoli della Costituzione oggetto di riforma concernono la Sezione I, Titolo IV della Costituzione, dedicata all’Ordinamento giurisdizionale, prevedendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri all’interno dell’ordine della magistratura, mediante l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura che, ai sensi dell’art. 87 Cost., saranno sempre presieduti dal Presidente della Repubblica, il quale continuerà a occupare un ruolo di garanzia istituzionale su entrambi gli organi:

  • Consiglio superiore della magistratura giudicante
  • Consiglio superiore della magistratura requirente

All’interno della magistratura ordinaria, infatti, si distinguono per funzioni due figure:

  1. Pubblico ministero, che nel sistema accusatorio adottato nell’ambito del processo penale italiano svolge una funzione requirente, rivolgendo richieste di autorizzazione al Giudice (ad es. per le intercettazioni telefoniche, per la convalida dell’arresto o per l’emissione del decreto penale di condanna) e inquirente (ad es. per il coordinamento della polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini preliminari);
  2. Giudice, che svolge una funzione giudicante, la quale richiede una connotazione di terzietà e imparzialità, determinando gli esiti del procedimento nel contraddittorio tra le parti che, nel procedimento penale, vede contrapposti il pubblico ministero e il legale dell’imputato.

Per effetto della riforma, l’attuale Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di autogoverno della magistratura previsto ai sensi dell’art. 104 Cost. che adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati (sia dei giudici che dei pubblici ministeri), nonché i provvedimenti disciplinari, verrebbe dunque a scindersi in due distinti organi di autogoverno per ciascuna “carriera” (magistratura giudicante e magistratura requirente), eccetto che per quanto concerne la giurisdizione disciplinare, che sarà assegnata per entrambi a un organo terzo e imparziale di nuova istituzione, ossia l’Alta Corte disciplinare.

Se ad oggi il CSM svolge sia funzioni di autogoverno sia compiti di disciplina interna con la Sezione disciplinare, circostanza che non garantisce la trasparenza e alla lunga potrebbe compromettere anche l’indipendenza dei magistrati, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, dotata di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza, consente di evitare inopportune sovrapposizioni e commistioni tra funzioni amministrative (l’autogoverno delle carriere) e funzioni giurisdizionali (valutazione delle responsabilità disciplinari), che ad oggi risultano invece cumulate nel CSM.

L’affidamento della materia disciplinare a un organo terzo, composto in parte da 9 magistrati (di cui 6 giudicanti e 3 requirenti) e in parte da 6 giuristi (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti), rafforza le garanzie di imparzialità del giudizio disciplinare e assicura al contempo una valutazione specialistica, al riparo da possibili commistioni con le dinamiche di gestione delle carriere.

La riforma intende dunque promuovere, mediante la modifica dell’impianto strutturale della magistratura ordinaria, l’effettiva realizzazione dell’art. 111 Cost., che sancisce il principio del giusto processo, che deve dunque svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale e a tal fine, è evidente che l’organo giudicante debba anche essere percepito come tale dai cittadini.

L’ulteriore elemento di novità introdotto dalla riforma è dato dalla modalità di composizione dei tre organi (CSM magistratura giudicante, CSM magistratura requirente, Alta Corte Disciplinare), fondati sul sorteggio per l’individuazione dei componenti laici e dei componenti togati, mentre ad oggi la designazione dei membri del CSM avviene per elezione in seno al Parlamento (per i membri c.d. laici) e alla magistratura stessa (per i membri c.d. togati). Il sorteggio ha il pregio di sottrarre le nomine dei membri, specialmente per quanto riguarda la parte togata, a logiche spartitorie, anziché a criteri meritocratici, a presidio della neutralità degli organi di governo interno della magistratura.

Per effetto della riforma, resta invece invariata la composizione dell’organo di autogoverno delle singole carriere in quanto, esattamente come nell’attuale organo del CSM, non viene alterata la prevalenza della componente togata sulla componente laica, che conserva le medesime proporzioni, essendo:

  • due terzi dei membri dei due organi di autogoverno, rispettivamente, individuati tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti individuati per sorteggio (c.d. componente togata, designata per sorteggio ‘puro’);
  • un terzo dei membri dei due organi di autogoverno individuati tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, estratti a sorte da un elenco individuato dal Parlamento in seduta comune (c.d. componente laica, designata per sorteggio ‘temperato’).

L’obiettivo della riforma è ridurre il ruolo delle appartenenze organizzate e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia, garantendo che la selezione dei componenti degli organi di autogoverno sia meno condizionata da equilibri precostituiti. Il meccanismo di selezione dei membri, che è dato dal sorteggio, consente in questo quadro di promuovere una rappresentanza più neutra e meno legata a logiche correntizie, senza alterare la prevalenza della componente togata negli organi di autogoverno.

L’approvazione della riforma mira a confermare un impianto normativo che, pur mantenendo saldi i principi di autonomia, indipendenza e unitarietà della magistratura, tende a rafforzarne l’imparzialità del giudice attraverso la distinzione delle carriere, istituendo percorsi professionali distinti sin dal principio tra giudice e pubblico ministero, creando una netta ripartizione tra l’organo giudicante e l’organo deputato all’accusa in un sistema processuale penale di matrice accusatoria, presidio fondamentale per la fiducia dei cittadini nella giustizia.

La riforma non pone i magistrati, distinti per carriere, in una posizione di dipendenza dal potere esecutivo, essendo volta al contrario a mantenere sia la funzione requirente sia la funzione giudicante all’interno di un ordine autonomo e indipendente.

Infatti, affidare a due organi distinti le decisioni su nomine, trasferimenti e progressioni di carriera evita sovrapposizioni e potenziali interferenze, garantendo che le valutazioni siano compiute da un organo espressione della specifica funzione di appartenenza.

In conclusione, la legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo esprime una scelta a favore di un sistema giudiziario che, nel solco dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza (sia esterna rispetto agli altri poteri dello Stato, sia interna al potere giudiziario), si riorganizza per essere più trasparente, funzionale e percepita sempre più come imparziale dai cittadini. La separazione delle carriere, la creazione di organi di autogoverno distinti, l’introduzione del sorteggio e l’istituzione di una Corte disciplinare autonoma, sono tutti strumenti giuridici che appaiono efficaci allo scopo di migliorare l’efficienza e la gestione del potere giurisdizionale, che costituisce uno dei tre poteri dello Stato.

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