Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresenta il principale e più rilevante mezzo di risoluzione delle liti alternativo al processo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e al Consiglio di Stato (in appello).
Tale rimedio non è assimilabile né propriamente agli altri ricorsi amministrativi né ai procedimenti di amministrazione attiva, rappresentando un procedimento di tipo contenzioso avente significativi parallelismi con i rimedi giurisdizionali (i.e. la necessità di notifica ai controinteressati, l’ammissibilità per soli vizi di legittimità, il principio dell’alternatività, i rimedi giurisdizionali ammessi contro la decisione).
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si colloca sistematicamente tra i ricorsi amministrativi, ossia tra i rimedi interni all’amministrazione avverso gli atti da questa emanati e lesivi degli interessi dei destinatari. Si tratta di un rimedio amministrativo di carattere generale, avente natura impugnatoria, ammesso contro gli atti amministrativi definitivi (che costituiscono l’espressione ultima, in linea verticale, della volontà della pubblica amministrazione, essendo stati esauriti i rimedi interni alla stessa), siano essi lesivi di interessi legittimi o di diritti soggettivi, ma unicamente nelle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e per soli vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).
Non sono impugnabili, non avendo natura di atti amministrativi, i) gli atti di esecuzione dei contratti, ii) gli atti costitutivi e gli statuti di enti privati, iii) gli atti degli ordinamenti sportivi, iv) gli atti giurisdizionali e di esecuzione di sentenze penali.
Il ricorso straordinario non trova disciplina sistematica nel codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), che regola i ricorsi giurisdizionali, bensì negli artt. 8 e ss. del d.P.R. n. 1199/1971, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
Il parere reso dal Consiglio di Stato – espressione di un’attività di pura applicazione del diritto oggettivo, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e a soddisfazione di un superiore interesse generale – assurge a vera e propria decisione del ricorso, che viene poi formalmente recepita nel decreto presidenziale, stante la natura assolutamente vincolante del predetto parere.
Nonostante la progressiva giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario ad opera degli interventi legislativi succedutisi nel tempo, tale rimedio può qualificarsi come tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, ma formalmente amministrativo, in quanto:
- è un giudizio di tipo impugnatorio a carattere demolitorio, in cui non sono proponibili azioni di mero accertamento;
- l’istruttoria è condotta dall’amministrazione statale, ossia dal Ministero competente, che successivamente trasmette il ricorso al Consiglio di Stato per l’emissione del parere;
- il Consiglio di Stato opera quale organo ausiliario del Governo, seppur in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà;
- il provvedimento conclusivo è rappresentato dall’adozione del decreto del Presidente della Repubblica che, dal punto di vista formale non è una sentenza, non essendo emesso da un organo giurisdizionale.
La proposizione del ricorso straordinario può rappresentare un utile strumento di tutela, soprattutto laddove sia spirato il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
È infatti previsto un termine di 120 giorni (per la proposizione e per la notificazione del ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati) dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato, pari al doppio rispetto a quello previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale e decorrente dalla scadenza di quest’ultimo; si noti però che nel medesimo termine il ricorso deve essere presentato, con la prova dell’avvenuta notificazione, all’organo che ha emanato l’atto oppure al Ministero competente.
Recentemente il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente la violazione del principio dell’alternatività eccepita dalla scrivente difesa, ha emesso parere di inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla controparte per l’annullamento di una deliberazione comunale inerente a un piano di lottizzazione.
In particolare, in ossequio al principio dell’alternatività sancito dall’art. 8, co. 2, d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario e il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo provvedimento in quanto, una volta esperito il primo rimedio non è più consentito al ricorrente di accedere al secondo e viceversa. Ciò al fine di evitare l’insorgere di contrasti tra le decisioni del Consiglio di Stato in sede consultiva e le sentenze del medesimo in sede giurisdizionale (ne bis in idem).
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario presentato da controparte al Presidente della Repubblica, a nulla rilevando che il ricorso giurisdizionale previamente proposto fosse stato nel frattempo definito con decreto che ha statuito l’estinzione del giudizio per perenzione.
Conseguentemente, il Presidente della Repubblica, su proposta del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base del parere del Consiglio di Stato, con decreto del 20 febbraio 2025 che si rammostra ha dichiarato inammissibile l’avverso ricorso straordinario.



