L’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la tutela del possesso, consentendo al soggetto che sia stato spogliato violentemente o clandestinamente di un bene di ottenere il ripristino della situazione di fatto posseduta. Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, particolare rilievo assume la questione della legittimazione attiva – correlata inscindibilmente all’effettivo conseguimento del possesso in concreto – nonché la distinzione tra azione possessoria e azione petitoria e le relative implicazioni in termini di onere probatorio.
Una recente ordinanza resa dal Tribunale di Pavia il 17/05/2025 ha ribadito che la legittimazione all’azione di reintegrazione compete unicamente a chi abbia conseguito il possesso di fatto del bene, a nulla rilevando la mera titolarità del diritto di proprietà in assenza di una signoria attuale e concreta sulla cosa. Il titolo di proprietà, dunque, rileva in sede possessoria soltanto ad colorandam possessionem, ovvero quale elemento idoneo a qualificare la natura e la qualità del possesso esercitato, ma non atto a dimostrare ex se la sussistenza di un potere di fatto sulla cosa.
Infatti, il contratto di compravendita può avere ad oggetto solo il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto (come lo ius possidendi, ossia il diritto di esercitare un potere di fatto sulla cosa e dunque di possederla), mentre il possesso, che costituisce una situazione di fatto e non un diritto, non può essere oggetto di trasferimento.
Per potersi avvalere della tutela possessoria occorre dunque che vi sia stata un’immissione materiale nel bene, non essendo a tal fine sufficiente il mero trasferimento della proprietà e la consegna delle chiavi di un immobile. Peraltro, la compravendita è un contratto traslativo che si perfeziona con il consenso tra le parti, non essendo a tal fine necessaria la materiale consegna della cosa (che rappresenta l’obbligazione principale del venditore), pertanto il conseguimento del possesso non è una conseguenza immediata e diretta del contratto di compravendita.
Ai fini dell’instaurazione del giudizio possessorio sono legittimati attivi sia il possessore titolato (i.e. il proprietario che ha la materiale disponibilità del bene) sia il possessore non titolato, purché esercitino un potere di fatto sul bene e, del pari, anche il detentore qualificato in virtù di un rapporto contrattuale che giustifichi la relazione con il bene (i.e. conduttore; comodatario), mentre non può proporre azione di reintegrazione il detentore non qualificato, che detiene il bene per mere ragioni di servizio o ospitalità (i.e. custode).
Nella controversia da cui ha tratto origine la pronuncia oggetto di commento l’acquirente di un box auto ha promosso con ricorso un procedimento sommario di cognizione per ottenere l’immediata reintegrazione nel possesso del garage ingombro di oggetti appartenenti a terzi sin da data antecedente all’acquisto, sul presupposto che vi fosse un atto di compravendita attestante la titolarità vantata dal ricorrente e che gli occupanti avessero realizzato uno spoglio mediante sostituzione della serratura.
Il ricorrente ha fondato la propria domanda di reintegrazione nel possesso su profili petitori più che possessori, chiedendo l’accertamento della legittima proprietà vantata sul bene immobile, ma omettendo di provare il possesso materiale del garage, facendo assurgere il titolo di proprietà a presupposto per ottenere la reintegrazione nel ‘legittimo possesso’ e desumendo che lo stesso sussistesse proprio in forza dell’acquisto della proprietà esclusiva del box.
Il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda di reintegrazione nel possesso promossa dal ricorrente, il quale ha omesso di dedurre e provare il conseguimento del potere di fatto sul bene immobile nell’intervallo di tempo intercorrente tra l’atto di compravendita e la sostituzione della serratura ad opera dei resistenti, che hanno continuato ad occupare il box auto anche dopo l’acquisto.
Sul piano processuale occorre considerare che l’azione possessoria si distingue dall’azione petitoria per l’oggetto della tutela, in quanto la prima mira alla protezione del mero possesso, prescindendo dall’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, mentre la seconda tende invece a ottenere il riconoscimento della titolarità del diritto medesimo.
Elemento cardine per la proposizione dell’azione di reintegrazione è la dimostrazione dell’effettivo esercizio di un potere di fatto sul bene al momento dello spoglio, non potendo ritenersi sufficiente la mera esistenza di un atto di acquisto o di un titolo astratto. In sede possessoria, la parte ricorrente deve quindi fornire la prova di aver avuto la disponibilità materiale e autonoma del bene, anche per il tramite di indizi, presunzioni o comportamenti concludenti.
Il rigetto della domanda ad opera del giudice di merito è pertanto scaturito dall’assenza di prova del possesso in concreto da parte del ricorrente, in quanto il solo titolo di proprietà può integrare, ma mai sostituire la prova dell’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che costituisce elemento imprescindibile per la tutela possessoria.


