La crescente diffusione dei contenuti generati dagli utenti sui siti web e sui social network ha posto nuove sfide giuridiche in materia di responsabilità civile dei gestori delle piattaforme online per i commenti di natura diffamatoria pubblicati da terzi.
In questo contesto, assume particolare rilievo il recente e significativo arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 17360/2025 del 27/06/2025, ha chiarito in modo puntuale le condizioni a cui il gestore può essere ritenuto responsabile in termini risarcitori, evidenziando l’importanza della consapevolezza effettiva del contenuto illecito e l’obbligo, in tal caso, di provvedere alla rimozione tempestiva dello stesso non appena se ne acquisisca la segnalazione, senza che sia a tal fine necessario un provvedimento coercitivo emesso dalle autorità competenti.
L’interpretazione offerta dalla Suprema Corte affronta tre questioni fondamentali: il ruolo attivo o passivo del provider, l’onere della prova in ordine alla consapevolezza dell’illiceità e l’obbligo di rimozione tempestiva dei contenuti diffamatori.
Occorre distinguere tra:
- Provider passivo (Hosting provider): si limita a memorizzare e trasmettere in modo neutrale e automatico le informazioni, senza svolgere un’attività di selezione o controllo; in linea di principio, non è responsabile dei commenti diffamatori, se ne ignora il contenuto potenzialmente lesivo.
- Provider attivo (Content provider): modera, seleziona o promuove i contenuti sulla piattaforma (testi, immagini, video, articoli e commenti), assumendo il ruolo di ‘autore’ delle informazioni rese disponibili agli utenti; può essere chiamato a rispondere in termini di responsabilità extracontrattuale delle condotte altrui, in quanto contribuisce attivamente alla diffusione dei contenuti illeciti.
In termini di onere probatorio, spetta all’attore, ossia a chi ritiene di essere stato danneggiato dal contenuto offensivo, dimostrare:
1) il ruolo di ‘Provider attivo’ eventualmente assunto dal gestore del blog nella selezione e nella memorizzazione delle informazioni diffuse, concorrendo attivamente nella commissione dell’illecito derivante dai contenuti realizzati da terzi, che impedisce dunque al gestore del sito di godere delle limitazioni di responsabilità riconosciute al ‘Provider passivo’;
2) la consapevolezza del contenuto illecito da parte del provider, che non ha provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti o abbia continuato a pubblicarli, il quale è ritenuto responsabile al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i. fosse a conoscenza dell’illecito perpetrato dal destinatario per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso o aliunde;
- ii. abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente per arginare l’evento dannoso, in quanto reso edotto in modo specifico dei contenuti illecitamente immessi e da rimuovere;
- iii. l’illiceità dell’altrui condotta fosse ragionevolmente constatabile e dunque ricorra la ‘colpa grave’ in capo al provider per non averla positivamente riscontrata, tenuto conto del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in quel determinato momento storico.
Il principio di diritto sancito dalla recente ordinanza intende bilanciare la libertà di espressione online con la protezione dei diritti della personalità e la tutela della reputazione individuale, stabilendo parametri chiari per gestori e intermediari informatici, di modo che il web non venga a costituire una zona franca in cui gli utenti sono esenti da ogni obbligo di legge.
In conclusione, la Suprema Corte ha chiarito che il gestore del blog che consenta la pubblicazione di commenti da parte di terzi non risulta di per sé responsabile dei contenuti illeciti veicolati sulla piattaforma, a meno che non svolga un ruolo attivo nella moderazione o selezione dei contenuti (provider attivo) o, una volta venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio, non provveda alla tempestiva rimozione dello stesso, e ciò anche laddove rivesta la qualifica di provider passivo, circostanza che non consente al blogger di godere di un’indiscriminata ‘neutralità’.
La condotta omissiva del blogger è equiparata a tali fini alla consapevole divulgazione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione. Alle medesime condizioni, tale condotta può assumere rilevanza anche in sede penale, potendo quest’ultimo essere chiamato a rispondere del delitto di diffamazione in forma aggravata ex art. 595, co. 3 c.p. per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi, essendo l’offesa arrecata non con il mezzo della stampa, ma “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
Diviene dunque fondamentale che il blogger adotti un modello operativo coerente con la propria qualifica di provider passivo o attivo (i.e., fornendo linee guida e criteri di moderazione chiare per la propria community, istituendo un canale efficiente per la segnalazione e la verifica di contenuti potenzialmente illeciti), al fine di tutelarsi efficacemente dalle responsabilità giuridiche su di sé gravanti a vario titolo, anche per condotte altrui.


