Estinzione della società e sopravvivenza dei crediti: l’impatto della sentenza n. 19750/2025 delle Sezioni Unite

«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese segna la fine formale della sua esistenza, ma non comporta l’estinzione automatica dei diritti di credito ad essa riconducibili. La recente sentenza n.  19750 del 19/07/2025 resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha chiarito che, in assenza di una remissione del debito manifestata in modo inequivoco, i crediti vantati dalla società sopravvivono all’estinzione della stessa e si trasferiscono ai soci, senza che la mancata iscrizione nel bilancio finale di liquidazione possa costituire indice di una rinuncia al credito.

La presente pronuncia, nel comporre un contrasto determinatosi nella giurisprudenza di legittimità, esplica i propri effetti sia sul piano pratico, garantendo certezza del diritto agli stakeholder, sia sul piano sistematico e ricostruttivo delle fattispecie coinvolte, nonché delle correlate questioni giuridiche controverse:

  1. il subentro dei soci nelle sopravvenienze sociali oppure l’impossibilità di un subentro per l’estinzione automatica delle stesse in quanto non iscritte nel bilancio finale di liquidazione e afferenti a società estinta per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese;
  2. l’ammissibilità o meno di una rinuncia al credito non recettizia, ossia al di fuori dello schema della remissione del debito di cui agli artt. 1236 e 1237 c.c.;
  3. la configurabilità di un negozio abdicativo avente ad oggetto un diritto di credito, mediante manifestazione tacita di volontà o comportamento concludente, da rinvenirsi nella mancata iscrizione di un credito sociale, seppur contestato o controverso, nel bilancio finale di liquidazione di una società poi cancellata dal Registro delle imprese.

La controversia che ha condotto alla sopra citata sentenza era insorta tra una società e un istituto di credito con riferimento all’illegittima applicazione di interessi nel corso di un rapporto di conto corrente bancario. Poiché nel corso del giudizio di primo grado la società veniva cancellata dal Registro delle imprese senza che nel bilancio finale di liquidazione fosse stato iscritto il credito azionato in giudizio, il Giudice di prime cure dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sull’assunto che la società avesse implicitamente rinunciato alla pretesa azionata.

In sede d’appello, in totale riforma della sentenza impugnata, il Giudice del gravame affermava che le circostanze summenzionate non fossero invece sufficienti a determinare l’estinzione del credito azionato, essendo a tal fine necessaria la comunicazione da parte del creditore della volontà di rimettere il credito anche attraverso un comportamento univoco che risulti incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto, nonché la mancata dichiarazione del debitore di non volere profittare della remissione. Conseguentemente, secondo la Corte d’Appello, il credito non iscritto nel bilancio finale di liquidazione non si estingue, ma transita nella titolarità dei soci.

Il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello ha dato luogo a un’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto giurisprudenziale, in quanto l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità escludeva il trasferimento ai soci delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o non liquidi.

Le Sezioni Unite, investite delle questioni di legittimità menzionate, hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto:

  1. non è possibile far derivare effetti estintivi dalla mancata iscrizione in bilancio di c.d. ‘mere pretese’ – ossia attività potenziali connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, ma la cui esistenza dipende dall’avverarsi di eventi futuri e incerti che non ricadono nella sfera di controllo della società – che neppure potrebbero essere iscritte in bilancio, “in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati (OIC n. 31, par. 48)”; dunque, “in considerazione dell’evanescenza della pretesa e della conseguente impossibilità di contabilizzarla in conformità dei criteri vigenti“, sarebbe improprio farne derivare una fattispecie di rinuncia al credito;
  2. ricondurre automaticamente alla mancata iscrizione in bilancio l’estinzione del credito esporrebbe a pregiudizio gli stessi creditori sociali, privandoli della possibilità di soddisfarsi su eventuali “sopravvenienze attive nei confronti dei terzi ed ottenere da questi ultimi o dagli ex-soci i relativi pagamenti“;
  3. la rinuncia al credito, che nei rapporti obbligatori assume tipicamente le forme della remissione del debito, è un atto abdicativo negoziale, per cui l’effetto estintivo del credito deve corrispondere a volontà del creditore, non essendo sufficienti, a tal fine, il mero silenzio o l’inerzia del creditore;
  4. inoltre, ai sensi dell’art. 1236 c.c., l’espressione della volontà rinunziativa o remissoria del debito, avendo natura recettizia, deve essere rivolta a uno specifico debitore, producendo effetti estintivi dal momento in cui perviene a conoscenza, salvo che lo stesso dichiari in un congruo termine di non volerne profittare; conseguentemente, il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle imprese non costituisce idonea modalità comunicativa, trattandosi di forme di pubblicità rivolte non a uno specifico destinatario, quanto a una platea indeterminata di soggetti.

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