La definitiva ‘giurisdizionalizzazione’ del ricorso straordinario: analisi delle novità introdotte dal Decreto PNRR 2026.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 19 del 19/02/2026, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il legislatore ha introdotto una modifica di notevole portata sistematica per l’istituto del ricorso straordinario.

La riforma, sebbene attuata con interventi testuali mirati e apparentemente circoscritti, incide profondamente sulla natura e sulla collocazione sistematica dell’istituto, portando a compimento un lungo percorso evolutivo che ne ha progressivamente accentuato il carattere sostanzialmente giurisdizionale.

Il cuore della riforma risiede nella sostituzione della figura del Presidente della Repubblica con quella del Presidente del Consiglio di Stato quale autorità competente a decidere il ricorso.

Le modifiche testuali apportate dal comma 4 dell’art. 6 del suddetto decreto-legge si sono infatti sostanzialmente risolte nella sostituzione, nel testo del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, del riferimento al Presidente della Repubblica con quello al Presidente del Consiglio di Stato.

Di conseguenza, l’istituto perde l’originaria denominazione di “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” per divenire semplicemente “ricorso straordinario”.

La nuova disciplina introdotta dall’art. 6, co. 4 del D.L. n. 16/2026, che riforma il D.P.R. n. 1199/1971, stabilisce che il ricorso straordinario vada proposto al Presidente del Consiglio di Stato (cfr. art. 8 del novellato d.P.R. n. 1199 del 1971) e che venga deciso da quest’ultimo con decreto conforme al parere reso dal Consiglio di Stato (cfr. art. 14 del novellato D.P.R.).

A completamento dell’intervento di riforma sull’originario testo normativo, il D.L. n. 19/2026 ha provveduto ad abrogare la lettera bb) dell’art. 1, co. 1 della L. n. 13 del 12/01/1991, che annoverava le decisioni dei ricorsi straordinari tra gli atti di competenza del Capo dello Stato. Inoltre, per garantire la coerenza dell’ordinamento, il co. 6 del medesimo art. 6 del decreto-legge ha introdotto una clausola di raccordo, stabilendo che “ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” presente in altre disposizioni di legge o di regolamento debba intendersi riferito al “ricorso straordinario”, come disciplinato dal novellato D.P.R. n. 1199/1971.

La modifica normativa segna il punto di arrivo di un lungo processo di “giurisdizionalizzazione” dell’istituto. Storicamente, il ricorso straordinario è stato qualificato dalla giurisprudenza come un “rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n. 11 del 2024). La sua natura ibrida tra procedimento amministrativo e giurisdizionale ha alimentato per decenni un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale (vedasi, sul punto, la precedente pubblicazione del 15/09/2025).

Tappe fondamentali di questo percorso evolutivo sono state le riforme che hanno reso vincolante il parere del Consiglio di Stato per l’amministrazione decidente e che hanno ammesso l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni, riconoscendone così una natura sostanzialmente giurisdizionale e una forza esecutiva analoga a quella delle sentenze.

La riforma del 2026 si inserisce in questo solco, eliminando l’ultimo elemento che legava formalmente il ricorso all’alveo del potere esecutivo e alla figura, politicamente neutra ma estranea all’ordine giudiziario, del Presidente della Repubblica. Affidando la competenza decisionale al vertice del massimo organo di giustizia amministrativa, il legislatore ha voluto ancorare definitivamente l’istituto all’interno del sistema di giustizia amministrativa, valorizzandone le garanzie di terzietà e tecnicità. La decisione, pur mantenendo la forma del decreto, promana ora direttamente dall’organo che ne determina il contenuto sostanziale, eliminando ogni residua apparenza di atto governativo.

È fondamentale sottolineare che la riforma si è concentrata sulla fase decisoria e sulla qualificazione giuridica dell’istituto, lasciando pressoché inalterato l’impianto procedurale previgente, con riferimento ai seguenti capisaldi:

  • Termini e modalità di proposizione: il ricorso deve essere proposto entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento impugnato.
  • Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale: rimane immutata la facoltà dei controinteressati di richiedere, entro 60 giorni dalla notifica, la trasposizione del ricorso dinanzi al TAR competente, secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
  • Fase istruttoria: la competenza rimane in capo al Ministero competente per materia, che raccoglie le memorie, i documenti e formula la propria relazione da trasmettere al Consiglio di Stato per il parere.
  • Parere del Consiglio di Stato: la base sostanziale della decisione resta costituita dal parere reso dalla Sezione consultiva competente del Consiglio di Stato.
  • Revocazione della decisione: permane la previgente disciplina.

In conclusione, la riforma introdotta dal D.L. n. 19/2026 sancisce la definitiva appartenenza del ricorso straordinario al sistema di giustizia amministrativa, offrendo ai cittadini un rimedio la cui natura giurisdizionale appare ora più nitida non solo nella sostanza, ma anche nell’individuazione dell’autorità chiamata a definire il procedimento.

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