La responsabilità per danni da incendio di autoveicolo alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.

La ripartizione dell’onere probatorio nell’ambito delle azioni risarcitorie intentate dal consumatore riveste un’importanza cruciale, specialmente in fattispecie complesse come quelle derivanti da un danno da prodotto difettoso. La Corte di Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza n. 25548 del 17 settembre 2025, ha delineato con precisione gli oneri probatori gravanti in capo al soggetto danneggiato, tenuto conto delle agevolazioni previste dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un’autovettura rimasta completamente distrutta a causa di un incendio riconducibile al fenomeno dell’autocombustione. L’attore imputava l’evento a precedenti lavori di manutenzione eseguiti da una concessionaria, in particolare sull’impianto elettrico del veicolo. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello, in quanto i giudici di merito ritenevano che non fosse stata fornita alcuna prova certa della causa dell’incendio e, di conseguenza, del nesso eziologico tra l’intervento della concessionaria e il danno.

Il proprietario del veicolo ricorreva per cassazione, per violazione della normativa prevista a tutela del consumatore, invocando:

  1. la garanzia di conformità che il venditore professionista è tenuto a prestare sui beni di consumo, con la relativa inversione dell’onere della prova per i difetti manifestatisi entro i primi sei mesi dalla consegna (secondo la disciplina ratione temporis applicabile, ossia l’art 132 cod. cons. vigente all’epoca dei fatti, garanzia oggi estesa a un anno ex art. 135 cod. cons.);
  2. il diritto al ripristino della conformità del bene o, in alternativa, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 130 cod. cons.;
  3. la responsabilità del prestatore d’opera che non esegue il servizio a regola d’arte, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha fornito un’articolata motivazione che chiarisce i limiti dell’agevolazione probatoria concessa al consumatore, statuendo come sia anzitutto necessario, per il danneggiato, allegare e provare il nesso causale tra la condotta (o l’opera) del professionista e il danno subito.

Il Collegio ha infatti evidenziato come la pretesa risarcitoria del ricorrente fosse rimasta sfornita di qualsivoglia prova in ordine alle suddette circostanze, come già correttamente rilevato nella sentenza oggetto di impugnazione:

“l’appellante […] fin dal precorso grado ha narrato l’evento dell’incendio dell’autovettura limitandosi ad ipotizzarne l’origine in una variegata elencazione di accadimenti che avrebbero a suo dire interessato le componenti del mezzo per il loro malfunzionamento. Sta di fatto però che, quale che sia stato l’apparato elettrico del veicolo ad aver provocato il corto circuito, la pretesa risarcitoria è rimasta del tutto sfornita della necessaria allegazione del nesso causale intercorrente tra l’intervento manutentivo reso dall’appellata e l’accadimento di danno, quale fatto costitutivo della domanda, risolvendosi, sul punto, l’assunto posto a sostegno della ipotizzata responsabilità della concessionaria in un argomento del tutto assiomatico”.

I giudici di legittimità hanno altresì valorizzato ulteriori elementi fattuali, quali “l’ampio lasso temporale decorso dopo l’intervento manutentivo […] senza il manifestarsi di problemi di sorta al veicolo” e la circostanza che l’intervento non avesse riguardato l’impianto elettrico, se non per la “sostituzione d’un faro, peraltro fornito dallo stesso cliente e come tale escluso dalla garanzia del venditore”.

Il fatto che l’art. 132 co. 3 cod. cons. (all’epoca dei fatti vigente) prevedesse un’agevolazione probatoria a favore del consumatore, non sollevava quest’ultimo dalla prova del nesso causale, valendo semmai solo a fornire una presunzione in ordine alla preesistenza del difetto di conformità manifestatosi nel termine di legge.

Mentre la presunzione legale solleva il consumatore dall’onere di provare che il difetto fosse originario (se manifestatosi entro il termine di legge), permane in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare l’esistenza del difetto stesso e, soprattutto, il collegamento causale tra tale difetto e il danno lamentato (e non invece tra prodotto e danno).

Una volta assolto l’onere probatorio del danneggiato-consumatore, “incombe sul produttore – a norma dello stesso codice, art. 118 – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche […]

Nel caso specifico, anche la relazione dei Vigili del Fuoco si è rivelata insufficiente a fondare la pretesa, contenendo una formula meramente dubitativa “non sono da escludere cause di natura elettrica”, non suscettibile di ritenere che la causa dell’incendio risiedesse in un difetto di conformità del veicolo, ben potendo tale evento dannoso derivare da una pluralità di fattori causali, ivi incluse condotte dolose o cause esterne non imputabili al venditore o al produttore.

Concludendo, la pronuncia in commento riafferma con certezza un principio fondamentale della responsabilità civile e della tutela consumeristica: il favor consumatoris previsto dal legislatore non comporta un’inversione dell’onere probatorio. Una mera allegazione ipotetica delle cause del danno, non supportata da elementi certi e concordanti, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, che richiede invece una prova rigorosa del nesso causale tra il difetto del bene o l’inesatta esecuzione della prestazione e il pregiudizio subito.

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