L’intersezione tra il diritto societario e il diritto successorio rappresenta una delle tematiche più delicate del panorama giuridico: in particolare, la trasmissione della partecipazione sociale mortis causa solleva questioni che involgono non solo la tutela dei diritti degli eredi, ma anche la continuità dell’impresa e l’equilibrio interno della governance societaria.
L’ingresso degli eredi nella compagine sociale può intervenire anche in pendenza di controversie tra soci e amministratori, incidendo sensibilmente sull’assetto e sulla stabilità della società stessa.
Gli amministratori delle s.r.l. sono responsabili per i danni provocati dall’inosservanza dei doveri a questi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 2476 c.c., la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità è riconosciuta a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della partecipazione, ferma restando la partecipazione necessaria al giudizio della società, quale litisconsorte necessario (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 25317 del 20.09.2021).
Ai fini dell’esperimento dell’azione di responsabilità è dunque indispensabile rivestire la qualifica di socio, che deve sussistere sin dall’instaurazione del giudizio e permanere sino alla pronuncia della sentenza, trattandosi di un elemento costitutivo della condizione dell’azione. Pertanto, il suo decesso in corso di causa si ripercuote inevitabilmente sull’azione promossa, che diviene improcedibile, salvo che gli eredi subentrino nella sua posizione processuale in veste di soci.
Ai sensi dell’art. 2469 co. 1 c.c., le quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata sono infatti liberamente trasferibili anche mortis causa, purché ciò non sia escluso dall’atto costitutivo e, pertanto, l’erede può divenire socio della società per effetto dell’accettazione dell’eredità che, in applicazione dell’art. 459 c.c., retroagisce al momento dell’apertura della successione.
Di conseguenza, la legittimazione di cui all’art. 2476 co. 3 c.c. spetta all’erede del socio che abbia, per via successoria, acquistato lo status di socio.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2624 del 29 gennaio 2024), tuttavia, ha osservato che, ai sensi dell’art. 2470 c.c., l’efficacia nei confronti della società dell’acquisto mortis causa della partecipazione sociale (e della connessa qualifica di socio) è subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo: il deposito presso il registro delle imprese, da parte dell’erede o del legatario, della richiesta di iscrizione del trasferimento della partecipazione sociale, corredata della documentazione attestante tale circostanza, ossia il certificato di morte del de cuius, copia dell’eventuale testamento, copia di un atto di notorietà giudiziale o notarile ovvero di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione sociale, copia della dichiarazione di successione registrata.
In mancanza di tale deposito e della conseguente iscrizione del trasferimento della partecipazione, quest’ultimo, pur restando valido ed efficace in quanto riconducibile all’accettazione dell’eredità, resta inopponibile alla società, che è terza rispetto al negozio o al fatto da cui deriva il trasferimento medesimo.
In definitiva, ricorre un disallineamento tra il momento dell’acquisto della titolarità della partecipazione da parte dell’erede del socio defunto e quello in cui egli può esercitare i diritti sociali, essendo tale esercizio subordinato a una duplice condizione:
- l’acquisto iure successionis della titolarità della quota (che consegue all’accettazione espressa o tacita dell’eredità da parte dell’erede, ovvero alla mancata rinuncia da parte del legatario);
- il deposito presso il registro delle imprese della richiesta di iscrizione del trasferimento mortis causa e della relativa documentazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2470 co. 2 c.c.
In conclusione, fino a che non sia stato dato corso alle prescrizioni dell’art. 2470 c.c., gli eredi non possono interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società, né sono dunque legittimati a esercitare l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. o a subentrare in quella originariamente promossa dal de cuius.


