La crescente diffusione delle opere d’arte digitali, le c.d. opere di cybergraphic, e la loro commercializzazione mediante i non-fungible token (NFT) hanno indotto il legislatore e la giurisprudenza a confrontarsi con nuovi concetti di reddito imponibile, sollevando questioni interpretative di natura fiscale e penale.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8269 del 28/02/2025, ha delineato i confini tra status giuridico del non-fungible token, natura dell’opera dell’ingegno e rilevanza patrimoniale delle criptovalute quali mezzi di pagamento nel commercio d’opere d’arte digitali incorporate in NFT.
In particolare, la vendita di un NFT integra lo sfruttamento economico dell’opera d’ingegno e dunque le criptovalute, pur prive dello status di ‘moneta legale’, assumono rilevanza patrimoniale ai fini fiscali, con la conseguenza che l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione dei redditi relativi ai proventi percepiti sotto forma di criptovalute, oltre determinate soglie, può sfociare nel reato di dichiarazione infedele.
Infatti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR, tra i redditi di lavoro autonomo suscettibili di tassazione, devono annoverarsi anche quelli “derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno” – e, dunque, anche di opere artistiche e di cybergraphic – “se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Secondo la citata pronuncia, stante la natura incorporea dell’opera digitale, oggetto di commercializzazione è il NFT, ossia il token digitale nella quale è incorporata, il quale ha la funzione di individuare univocamente il titolare dei diritti di proprietà sull’opera, costituendone al contempo un certificato di autenticità. I non-fungible token sono infatti certificati digitali non duplicabili e registrati su file crittografati inalterabili secondo la c.d. tecnologia blockchain, contenenti metadati identificativi e descrittivi che ne garantiscono l’unicità, l’infungibilità e la diretta riconducibilità a un bene fisico o digitale.
Lo sfruttamento economico dei NFT, mediante utilizzo di monete virtuali, genera due tipologie di proventi:
- i corrispettivi ottenuti dalla prima cessione del NFT da parte dell’artista nei marketplace;
- le royalties derivanti all’artista dalle successive cessioni dell’opera da parte degli acquirenti.
Secondo la Suprema Corte, il fatto che oggetto della transazione commerciale sia non immediatamente l’opera, ma il NFT in cui la stessa è incorporata, non è d’ostacolo alla riconducibilità dei proventi alla nozione di reddito imponibile. Il NFT invero è uno strumento rappresentativo di un altro bene (l’opera digitale) e “l’eventuale reddito derivante all’autore dell’opera artistica dalla cessione dello strumento che la contiene […] è indubbiamente un reddito che […] deriva dalla commercializzazione dell’opera dell’ingegno da lui creata”.
Quanto alle criptovalute, il Collegio ne ha riconosciuto la rilevanza patrimoniale, richiamando la definizione di ‘valuta virtuale’ contenuta nell’art. 1, lett. d) del D.lgs. n. 184/2021, ossia “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede Io status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
Secondo la citata pronuncia, una volta operata la conversione della valuta virtuale in moneta avente corso legale, il corrispondente valore è suscettibile di rappresentare il reddito imponibile conseguito dal singolo contribuente, soggetto dunque dapprima a dichiarazione e poi a tassazione.
Alla luce di quanto precede, la Corte di cassazione ha affermato che l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi in criptovalute derivanti dalla cessione di opere digitali integri il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, qualora il loro valore normale, convertito in valuta corrente, superi le soglie di punibilità stabilite dalla legge.


