La Riforma dell’ordinamento forense: le principali novità per la professione.

Il 21 luglio scorso, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense, individuando principi e criteri direttivi che guideranno il Governo nella fase attuativa. Di seguito i punti più rilevanti della riforma.

  • libertà e indipendenza dell’avvocato quali baluardi per l’effettività del diritto di difesa e per la corretta amministrazione della giustizia;
  • esclusiva competenza dell’avvocato iscritto all’albo per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, nonché per le procedure arbitrali rituali, di negoziazione assistita e di mediazione (obbligatoria e demandata dal giudice), oltre che per l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, se connessa all’attività giurisdizionale ed esercitata con carattere continuativo, sistematico e organizzato;
  • ripristino del giuramento dell’avvocato e rafforzamento delle garanzie del segreto professionale, assicurandone l’inviolabilità e l’indisponibilità;
  • utilizzo del titolo di avvocato limitato agli iscritti (o a chi è stato iscritto) e agli avvocati dello Stato, ma precluso a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti richiesti per mantenere l’iscrizione;
  • tutela dell’affidamento della collettività e rispetto del segreto professionale in caso di pubblicità dell’attività professionale;
  • libera determinazione del compenso tra avvocato e cliente, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso e dei parametri ministeriali, questi ultimi aggiornati ogni due anni e applicabili in assenza di un accordo tra le parti o nei casi di liquidazione giudiziale del compenso;
  • nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto compensi riconosciuti a soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza o assistenza legale connesse all’attività giurisdizionale;
  • rimborso delle spese sostenute e anticipate dall’avvocato oltre a quelle forfettarie; obbligo solidale dei soggetti coinvolti in un procedimento definito mediante accordo di pagare i compensi dovuti agli avvocati, salvo diverso accordo;
  • possibilità di razionalizzare la disciplina di rilascio dei pareri di congruità da parte degli Ordini;
  • svolgimento dell’attività in forma collettiva mediante partecipazione in associazione, reti professionali, società tra avvocati. In tali casi, l’incarico va conferito personalmente all’avvocato;
  • nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. La partecipazione di soggetti non professionisti sarà ammessa per finalità tecniche o di investimento, ma non potrà incidere sull’autonomia decisionale degli avvocati. La società non potrà, inoltre, svolgere la propria attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di imprese a esso collegate. Anche la composizione dell’organo amministrativo dovrà garantire la prevalenza dei soci avvocati;

  • introduzione di una disciplina organica sulla monocommittenza e sulla collaborazione continuativa, nel rispetto dei principi europei in materia di lavoro, salvaguardando l’autonomia professionale del collaboratore, la libertà e l’indipendenza di giudizio, il diritto a un compenso congruo e proporzionato, nonché l’accesso dei professionisti al mercato del lavoro;
  • sospensione amministrativa dall’albo in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo annuale, salva la possibilità di recupero degli obblighi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo;
  • riconoscimento all’avvocato del titolo di specialista” da parte del CNF in casi di comprovata esperienza maturata nel settore oppure di frequenza di specifici corsi formativi;
  • conferma, in linea generale, del divieto di esercitare contemporaneamente altre attività lavorative autonome o subordinate con carattere continuativo o professionale, nonché l’attività notarile e determinate attività di impresa;
  • compatibilità della professione con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone (se l’oggetto dell’attività è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari); con incarichi di amministrazione in società di capitali e cooperative, società a capitale pubblico, enti e consorzi; con il ruolo di amministratore di condominio e agente sportivo;
  • ammessi rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto l’assistenza e la consulenza legale stragiudiziale, ove prestata nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del committente, comprese, a determinate condizioni, le società appartenenti al medesimo gruppo;
  • conferma della durata di 18 mesi della pratica forense e dei 12 mesi di frequenza obbligatoria a corsi formativi specifici; nonché della facoltà di svolgimento contestuale di un rapporto di lavoro subordinato, purché siano garantite la compatibilità degli orari e l’assenza di conflitti di interesse. Al praticante non è riconosciuto un vero e proprio compenso, bensì il diritto ad un rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio;
  • esame di Stato articolato in due scritti (parere motivato e atto giudiziario)e un orale orientato alla soluzione di un caso pratico e alla verifica delle competenze relative alle principali materie, tra le quali l’ordinamento, la deontologia e la previdenza forensi.

Queste sono le maggiori novità introdotte dalla riforma, tuttavia, occorre attendere la prossima fase di attuazione che sarà determinante per comprendere il concreto impatto sull’avvocatura.

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