Il 21 luglio scorso, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense, individuando principi e criteri direttivi che guideranno il Governo nella fase attuativa. Di seguito i punti più rilevanti della riforma.
- libertà e indipendenza dell’avvocato quali baluardi per l’effettività del diritto di difesa e per la corretta amministrazione della giustizia;
- esclusiva competenza dell’avvocato iscritto all’albo per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, nonché per le procedure arbitrali rituali, di negoziazione assistita e di mediazione (obbligatoria e demandata dal giudice), oltre che per l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, se connessa all’attività giurisdizionale ed esercitata con carattere continuativo, sistematico e organizzato;
- ripristino del giuramento dell’avvocato e rafforzamento delle garanzie del segreto professionale, assicurandone l’inviolabilità e l’indisponibilità;
- utilizzo del titolo di avvocato limitato agli iscritti (o a chi è stato iscritto) e agli avvocati dello Stato, ma precluso a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti richiesti per mantenere l’iscrizione;
- tutela dell’affidamento della collettività e rispetto del segreto professionale in caso di pubblicità dell’attività professionale;
- libera determinazione del compenso tra avvocato e cliente, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso e dei parametri ministeriali, questi ultimi aggiornati ogni due anni e applicabili in assenza di un accordo tra le parti o nei casi di liquidazione giudiziale del compenso;
- nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto compensi riconosciuti a soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza o assistenza legale connesse all’attività giurisdizionale;
- rimborso delle spese sostenute e anticipate dall’avvocato oltre a quelle forfettarie; obbligo solidale dei soggetti coinvolti in un procedimento definito mediante accordo di pagare i compensi dovuti agli avvocati, salvo diverso accordo;
- possibilità di razionalizzare la disciplina di rilascio dei pareri di congruità da parte degli Ordini;
- svolgimento dell’attività in forma collettiva mediante partecipazione in associazione, reti professionali, società tra avvocati. In tali casi, l’incarico va conferito personalmente all’avvocato;
- nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. La partecipazione di soggetti non professionisti sarà ammessa per finalità tecniche o di investimento, ma non potrà incidere sull’autonomia decisionale degli avvocati. La società non potrà, inoltre, svolgere la propria attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di imprese a esso collegate. Anche la composizione dell’organo amministrativo dovrà garantire la prevalenza dei soci avvocati;
- introduzione di una disciplina organica sulla monocommittenza e sulla collaborazione continuativa, nel rispetto dei principi europei in materia di lavoro, salvaguardando l’autonomia professionale del collaboratore, la libertà e l’indipendenza di giudizio, il diritto a un compenso congruo e proporzionato, nonché l’accesso dei professionisti al mercato del lavoro;
- sospensione amministrativa dall’albo in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo annuale, salva la possibilità di recupero degli obblighi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo;
- riconoscimento all’avvocato del titolo di “specialista” da parte del CNF in casi di comprovata esperienza maturata nel settore oppure di frequenza di specifici corsi formativi;
- conferma, in linea generale, del divieto di esercitare contemporaneamente altre attività lavorative autonome o subordinate con carattere continuativo o professionale, nonché l’attività notarile e determinate attività di impresa;
- compatibilità della professione con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone (se l’oggetto dell’attività è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari); con incarichi di amministrazione in società di capitali e cooperative, società a capitale pubblico, enti e consorzi; con il ruolo di amministratore di condominio e agente sportivo;
- ammessi rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto l’assistenza e la consulenza legale stragiudiziale, ove prestata nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del committente, comprese, a determinate condizioni, le società appartenenti al medesimo gruppo;
- conferma della durata di 18 mesi della pratica forense e dei 12 mesi di frequenza obbligatoria a corsi formativi specifici; nonché della facoltà di svolgimento contestuale di un rapporto di lavoro subordinato, purché siano garantite la compatibilità degli orari e l’assenza di conflitti di interesse. Al praticante non è riconosciuto un vero e proprio compenso, bensì il diritto ad un rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio;
- esame di Stato articolato in due scritti (parere motivato e atto giudiziario)e un orale orientato alla soluzione di un caso pratico e alla verifica delle competenze relative alle principali materie, tra le quali l’ordinamento, la deontologia e la previdenza forensi.
Queste sono le maggiori novità introdotte dalla riforma, tuttavia, occorre attendere la prossima fase di attuazione che sarà determinante per comprendere il concreto impatto sull’avvocatura.


