L’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) generativa nella pratica professionale, in particolare in quella forense, rappresenta una delle trasformazioni più significative dei nostri tempi.
Tali modelli, definiti come “sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili” (cfr. Art. 3, n. 1 del Regolamento UE 1689/2024, c.d. “AI Act”) in grado di “generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”, promettono di rivoluzionare l’efficienza e la qualità del lavoro intellettuale. Tuttavia, a fronte di innegabili vantaggi in termini di efficienza operativa nella ricerca e nell’analisi documentale, emergono rischi sostanziali che interpellano direttamente i doveri e le responsabilità fondamentali di ogni professionista e, in modo particolare, dell’avvocato.
La questione centrale non risiede tanto nell’opportunità di utilizzare tali strumenti, quanto piuttosto nella necessità di operare in modo etico, competente e responsabile, garantendo che la decisione finale e la responsabilità che ne derivano rimangano saldamente ancorate al giudizio umano.
La Guida predisposta il 2/10/2025 dal Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE – Conseil des barreaux européens) sull’uso dell’IA generativa da parte degli avvocati, offre una disamina puntuale dei pericoli insiti in questi software, che ogni professionista ha il dovere di conoscere e mitigare.
- “Allucinazioni”: fenomeno che si verifica quando un sistema di IA generativa produce risposte inesatte dal punto di vista fattuale, illogiche o completamente inventate. Nel contesto legale, tale circostanza può tradursi nella creazione di giurisprudenza fittizia o di argomentazioni giuridiche apparentemente plausibili, ma prive di qualsivoglia fondamento. Tale rischio non è meramente teorico, avendo già trovato in tempi recenti una drammatica concretizzazione in ambito giudiziario, come si vedrà oltre.
- Mancanza di trasparenza (c.d. effetto black box): la maggior parte dei sistemi di IA generativa opera come una “scatola nera”, rendendo opachi i processi interni che conducono a un determinato output. Anche per gli stessi sviluppatori dei software è pressoché impossibile spiegare pienamente i processi di ragionamento adottati dalla macchina virtuale. Per il professionista, ciò si traduce in una significativa difficoltà nel verificare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti generati, con potenziali compromissioni della qualità della consulenza e degli atti processuali.
- Compiacenza (c.d. “Bias and sycophancy”): i modelli di IA possono riprodurre e amplificare i pregiudizi presenti nei vasti dataset su cui sono addestrati. Inoltre, possono manifestare una tendenza a generare risposte che si allineano alle preferenze percepite dell’utente, privilegiando la compiacenza del medesimo rispetto all’accuratezza critica. Per un legale, affidarsi a uno strumento che fornisce consulenze distorte o eccessivamente positive mina il dovere di indipendenza, di prudenza e di imparzialità.
- Riservatezza e protezione dei dati: l’inserimento di informazioni relative a un caso (tramite prompt o caricamento di documenti) in un sistema di IA generativa comporta il rischio che tali dati vengano condivisi con terzi o utilizzati per l’addestramento futuro del modello, in violazione del segreto professionale e delle normative sulla protezione dei dati personali, sul diritto d’autore e sulla tutela di marchi e brevetti.
La giurisprudenza più recente ha iniziato a confrontarsi con le conseguenze dell’uso acritico dell’IA, stabilendo un principio inequivocabile: la responsabilità professionale non può essere delegata a un algoritmo.
Una pronuncia emblematica è la sentenza n. 3348/2025 del TAR per la Lombardia-Milano, Sez. V, pubblicata il 21/10/2025, che ha affrontato il caso di un ricorso contenente citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti. Il Tribunale ha respinto categoricamente ogni giustificazione in ordine all’utilizzo dei risultati di una ricerca tramite AI, affermando che l’uso di tali sistemi non esime il professionista dal dovere di verifica delle fonti citate.
Il Collegio ha ritenuto che a tale circostanza non possa riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore, indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o, come nel caso di specie, di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre, il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana, ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati, seppur apparentemente coerenti con il tema trattato.
Allo stesso modo, già il Tribunale di Torino, Sez. lavoro, con sentenza del 16/09/2025, ha condannato per colpa grave un legale che aveva depositato un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un “coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio”, tradottesi in eccezioni manifestamente infondate.
Queste pronunce cristallizzano un principio fondamentale: l’avvocato è e rimane il garante ultimo della correttezza, della pertinenza e della veridicità di ogni atto che sottoscrive.
L’avvento dei sistemi di intelligenza artificiale non introduce nuovi obblighi, ma amplifica la portata di quelli preesistenti, richiedendone una ricalibratura. La Guida del CCBE e le raccomandazioni del CNF e degli Ordini territoriali sono concordi nell’identificare i seguenti capisaldi deontologici di riferimento:
- Dovere di competenza: si estende alla conoscenza degli strumenti tecnologici utilizzati, comprendendone capacità e limiti, il che impone un obbligo di formazione continua e, soprattutto, un dovere inderogabile di verifica sistematica degli output generati dall’IA prima del loro utilizzo. L’utilizzo di contenuti non verificati può esporre l’avvocato a sanzioni disciplinari, ad azioni di responsabilità, nonché a danni reputazionali.
- Dovere di riservatezza: gli avvocati devono astenersi dall’inserire dati personali o riservati dei clienti nei sistemi di IA, a meno che non siano state adottate adeguate misure di tutela contrattuale e tecnica con il fornitore che impediscano il reimpiego di tali dati. È dunque essenziale comprendere le policy di trattamento dei dati del fornitore prima di utilizzare lo strumento.
- Dovere di trasparenza e informativa al cliente: qualora si possa ragionevolmente presumere che un cliente potrebbe opporsi all’uso dell’IA per una determinata attività, l’avvocato ha il dovere di informarlo preventivamente.
- Dovere di indipendenza: l’affidamento acritico ai risultati dell’IA può portare a una “compiacenza automatica” (c.d. automation complacency), sostituendo il giudizio critico umano con conclusioni automatizzate e potenzialmente viziate da bias.
Le sfide poste dall’IA non sono confinate al mondo legale. La stessa OpenAI, sviluppatrice di ChatGPT, ha aggiornato le proprie policy, diffidando l’uso dei propri servizi per fornire “consulenze personalizzate che richiedono un’abilitazione professionale, come quelle in ambito legale o medico, senza il coinvolgimento appropriato di un professionista autorizzato”.
Questa scelta è stata dettata non solo da ragioni di responsabilità e di adeguamento all’AI Act europeo, ma anche da casi concreti di danni alla salute, come il caso di intossicazione riportato dalla stampa ad agosto del corrente anno, determinato dal suggerimento di ChatGPT di sostituire il sale da cucina con il bromuro di sodio.
Questo episodio, speculare alle “allucinazioni” giuridiche, dimostra che il rischio è trasversale a tutte le professioni ad alto impatto sulla vita delle persone (i.e. sanità, finanza, giustizia). Conseguente, come evidenziato anche dalle nuove policy di OpenAI, il principio deve essere quello della collaborazione dell’IA come strumento di supporto, che affianca e potenzia l’expertise umana, senza sostituirla.
La distinzione cruciale è quella tra “informazione” e “consulenza”: un modello linguistico come ChatGPT può eccellere nel fornire informazioni di carattere generale (spiegare la ratio di una norma, riassumere un protocollo medico, illustrare i sintomi di una patologia o decifrare grafie complesse), ma non vi si può fare affidamento quanto all’applicazione di tale conoscenza a un caso specifico, mediante formulazione di diagnosi, prescrizioni o pareri legali. Questa attività richiede un tecnicismo e un’assunzione di responsabilità che sono e devono rimanere prerogative umane. Affidarsi a un sistema di IA per decisioni inerenti alla salute o al diritto resta un errore concettuale, poiché il modello non possiede la capacità di interpretare le sfumature di una singola vicenda, né può farsi carico del peso morale di una decisione clinica o giuridica.
Il legislatore italiano, con la Legge n. 132 del 23/09/2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, ha recepito questo principio, stabilendo che i sistemi di IA in ambito sanitario “costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica” (cfr. Art. 7, L. n. 132/2025,). Analogamente, per le professioni intellettuali, l’uso dell’IA è consentito per “attività strumentali e di supporto”, con l’obbligo di comunicare al cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo quali sistemi vengono utilizzati, per preservare il rapporto fiduciario (cfr. Art. 13, L. n. 132/2025).
In conclusione, l’intelligenza artificiale generativa è uno strumento dotato di rilevanti potenzialità, ma il suo utilizzo impone un paradigma di responsabilità rafforzata. Le recenti sentenze e le linee guida deontologiche convergono su un punto fondamentale: la centralità della decisione umana.
Il professionista non può abdicare al proprio ruolo di supervisore critico, di verificatore dei fatti e di garante ultimo della prestazione resa. L’efficienza promessa dalla tecnologia non deve mai tradursi in una diluizione della diligenza professionale che, oggi più che mai, deve includere una solida competenza digitale e un sano scetticismo verso gli output automatizzati. La firma in calce a un atto, a un parere o a una prescrizione medica rimane un atto di assunzione di piena e personale responsabilità.


