Il permesso di costruire, disciplinato dagli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.), è un provvedimento autorizzatorio a carattere oneroso che l’Amministrazione rilascia nel caso di interventi di nuova costruzione e dialcuni interventi di ristrutturazione conformi alle previsioni urbanistiche e edilizie. È sostanzialmente un atto per sua natura vincolato che genera un legittimo affidamento del privato.
Si tratta di uno degli istituti di maggiore rilievo nell’ambito dell’attività edilizia e comporta, per il richiedente, la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione (art. 16 T.U.E.).
Muovendo da tali premesse, occorre interrogarsi se e a quali condizioni l’Amministrazione possa essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla lesione dell’affidamento riposto dal privato nella legittimità di un permesso di costruire successivamente annullato dal giudice amministrativo o dalla stessa Amministrazione in via di autotutela, nonché disapplicato dal giudice ordinario.
Sul punto assume particolare rilievo la recente sentenza del T.A.R. Torino – Piemonte che ha ritenuto responsabile l’Amministrazione per il rilascio di un permesso di costruire, successivamente rivelatosi illegittimo, laddove il privato abbia ragionevolmente confidato nella validità del provvedimento (T.A.R. Torino – Piemonte, sez. II, 29/06/2026, n. 1475).
La tutela dell’affidamento del privato, tuttavia, non opera in via automatica. Non può, infatti, ritenersi meritevole di tutela l’affidamento del soggetto che abbia contribuito, con una propria condotta, a indurre in errore l’Amministrazione, oppure abbia confidato in un provvedimento amministrativo favorevole la cui illegittimità fosse a lui nota o, comunque, agevolmente riconoscibile attraverso l’ordinaria diligenza. In tali ipotesi, viene meno il carattere incolpevole dell’affidamento del richiedente e, conseguentemente, non risulta configurabile un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.
Ne deriva che l’affidamento incolpevole deve essere accertato in concreto, alla luce delle circostanze del caso, considerando, tra l’altro, la professionalità dell’interessato e la complessità della situazione edilizia, sotto il profilo sia fattuale sia giuridico.


