Con la recente sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella “pretoria” – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
Prima di approfondire il ragionamento della Suprema Corte, giova compiere alcune precisazioni. Come è noto, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., il danno biologico è liquidato dal giudice con valutazione equitativa che, tuttavia, non può essere del tutto discrezionale, ma deve necessariamente ancorarsi a parametri oggettivi e condivisi, così da escludere disparità di trattamento tra fattispecie analoghe. Per tale motivo, sulla base degli strumenti ricorrenti nelle pronunce di merito, i Tribunali hanno elaborato dei criteri standardizzati per la liquidazione del danno biologico, tra i quali si annoverano le Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano che, attraverso un sistema a punto variabile, parametravano l’importo del risarcimento sulla percentuale di invalidità e sull’età del danneggiato. Tuttavia, la tabellazione “pretoria” ha ammesso, in presenza di circostanze eccezionali e peculiari, uno scostamento dai valori indicati, contemplando la possibilità per il giudice di ricorrere alla c.d. “personalizzazione” del danno, così da garantire una liquidazione più aderente al pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
In tale contesto, il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) proprio al fine di garantire un criterio nazionale uniforme per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità, occorse successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (5 marzo 2025) e conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata). Infatti, la T.U.N. individua il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Compiute tali doverose premesse, qui di seguito si riassumono gli orientamenti analizzati dalla Suprema Corte in merito all’applicabilità della T.U.N. quale criterio per la risarcibilità del danno biologico da invalidità macro-permanente:
- Orientamento favorevole all’applicazione generalizzata della T.U.N. e, quindi, anche fuori dal perimetro oggettivo e temporale del D.P.R. 12/2025. (ex multis App. L’Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia, 6 settembre 2025);
- Orientamento a favore dell’applicazione della T.U.N. solo entro il perimetro temporale e oggettivo del D.P.R. 12/2025. (ex multis Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025);
- Orientamento intermedio che riconosce al giudice, in sede di liquidazione del danno, la facoltà di ricorrere anche solo parzialmente ai parametri della T.U.N. ovvero alle Tabelle Milanesi, individuando i criteri che, in concreto, assicurino la più congrua liquidazione equitativa in ragione delle peculiarità della fattispecie, purché la scelta sia sorretta da una motivazione puntuale e coerente.
Concludendo, la Suprema Corte, nel rispetto del principio di equità di cui agliarticoli 1226 e 2056 c.c., ha risolto il contrasto giurisprudenziale sopra richiamato a favore di un’applicazione generalizzata in via indiretta della Tabella Unica Nazionale, sia ratione materiae sia ratione temporis, elevandola a parametro privilegiato per la liquidazione del danno biologico da lesione macro-permanente. Il giudice che intenderà discostarsi da tale criterio dovrà pertanto indicare nella motivazione le circostanze eccezionali che giustificano tale scelta.


