Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il legislatore ha delineato un nuovo quadro normativo entro il quale si inserisce l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.
Tra i principi fondanti delle procedure di gara, particolare rilievo assume il principio del risultato, individuato dall’art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 quale criterio orientativo per assicurare l’effettività dell’azione amministrativa, la tempestività delle procedure e il miglior rapporto qualità/prezzo, quale diretta espressione dei principi del buon andamento e della trasparenza. Tale previsione si pone in rapporto di continuità con la legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) che attribuisce rilevanza a un’amministrazione di risultato, volta a raggiungere il massimo risultato ottimizzando le proprie risorse, in applicazione del principio di economicità e dei relativi corollari (efficacia, efficienza ed effettività).
Tuttavia, l’applicazione concreta del principio del risultato impone un’attenta riflessione in ordine al rapporto con il principio di legalità, sollevando particolari interrogativi.
Sul punto si è pronunciata la Sezione III del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5217 del 10/06/2025, ha offerto una chiave interpretativa destinata ad avere un rilevante impatto sistemico, affermando che il principio del risultato non possa essere invocato per attenuare o superare i requisiti tecnici prescritti dalla lex specialis, né per giustificare deviazioni dalla legalità sostanziale della procedura. L’analisi della sentenza consente dunque di riflettere sul delicato equilibrio tra legalità, efficienza e interesse pubblico, alla luce del nuovo impianto normativo.
Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava una gara indetta da una centrale di committenza per la fornitura di dispositivi medici; l’aggiudicazione, avvenuta a favore di un operatore economico la cui offerta presentava prodotti priva della certificazione richiesta dal capitolato, è stata impugnata da un concorrente.
Il Collegio, confermando la sentenza resa dal TAR nel primo grado di giudizio, ha affermato che il perseguimento del risultato, inteso come funzionalità del prodotto e risparmio economico della stazione appaltante, non possa derogare al necessario possesso dei requisiti tecnici minimi, la cui verifica va effettuata sul prodotto effettivamente offerto e attraverso le certificazioni prodotte in sede di gara. Nel caso di specie, la certificazione omessa dall’aggiudicatario (idonea a comprovare il possesso del requisito tecnico) rispondeva a esigenze sostanziali di sicurezza clinica e dunque al perseguimento dell’interesse pubblico; pertanto il requisito mancante non poteva ritenersi integrato né attraverso un’interpretazione estensiva, né mediante soccorso istruttorio, pena la lesione del principio di parità di trattamento e di trasparenza, dovendo il principio di legalità sostanziale involgere l’intera sequenza procedimentale.
Dunque, in presenza di una carenza tecnica sostanziale, né il minor prezzo né l’apparente funzionalità di un prodotto possono giustificare la violazione delle regole tecniche prescritte dal bando di gara a tutela dell’interesse pubblico, circostanza ancor più rilevante nel settore sanitario, laddove la qualità tecnica deve porsi a fortiori come condizione imprescindibile della legittimità dell’aggiudicazione.
Il recente arresto giurisprudenziale richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo cui “la migliore offerta è quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti” (Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 11322/2023).
La sentenza si pone così in continuità con quella giurisprudenza che valorizza il principio di legalità come limite invalicabile dell’azione amministrativa. Il risultato perseguito dall’Amministrazione deve essere, infatti, coerente con la disciplina di gara e realizzato nel rispetto integrale della legge.
La migliore offerta, quindi, è tale solo se conforme ai requisiti qualitativi minimi richiesti, anche quando presenti condizioni economiche più vantaggiose.
Non vi è, dunque, un contrasto tra legalità e risultato: i due principi operano in un rapporto di reciproco completamento, il primo garantendo la certezza del diritto e l’imparzialità, il secondo assicurando il perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In tale prospettiva, il minor prezzo non può rappresentare un criterio preferenziale in assenza del rispetto dei requisiti tecnici e formali previsti dalla lex specialis di gara, in quanto la migliore offerta è tale solo se coniuga economicità e qualità, nel rispetto delle regole procedurali e dei requisiti sostanziali. La legalità, dunque, non costituisce un ostacolo al risultato, ma il presupposto necessario affinché quest’ultimo sia effettivamente conforme all’interesse pubblico.
La recente pronuncia contribuisce dunque in modo significativo alla definizione operativa del principio del risultato nel nuovo quadro normativo dei contratti pubblici, chiarendo che tale principio non possa essere utilizzato come strumento di flessibilità interpretativa, ma debba essere inteso come sintesi tra legalità, qualità e perseguimento dell’interesse pubblico, in particolare nel settore sanitario, dove la conformità tecnica delle forniture costituisce un elemento imprescindibile della legittimità dell’aggiudicazione.
La decisione si colloca dunque nel solco di una giurisprudenza attenta alla corrispondenza tra domanda pubblica e offerta tecnica, riconoscendo nella legalità e nella trasparenza i pilastri dell’azione amministrativa.


