La distanza minima di 10 metri tra le costruzioni stabilita dall’art. 9 del d.m. 1444/1968 ha natura assoluta ed inderogabile e va rispettata anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata ed indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ha recentemente affermato che“Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all’ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall’esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono”(Cassazione civile, sez. II, 05/08/2024, n. 21991).


